L’azienda è il complesso dei beni e rapporti giuridici organizzati dall’imprenditore per l’esercizio dell’impresa in relazione all’esercizio dell’attività d’impresa (art. 2555 c.c.).
In caso di cessione del compendio produttivo l’art. 2558 c.c. prevede la regola generale per cui “se non è pattuito diversamente, l’acquirente dell’azienda subentra nei contratti stipulati per l’esercizio dell’azienda stessa che non abbiano carattere personale”, mentre il successivo art. 2560 c.c. stabilisce che “l’alienante non è liberato dai debiti inerenti all’esercizio dell’’azienda ceduta anteriori al trasferimento, se non risulta che i creditori vi hanno consentito”.

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